Riforma della Previdenza Complementare e gestione TFR dal 1° Luglio 2026 – Obblighi operativi per le nuove assunzioni e adozione del nuovo Modello TFR3 ufficiale.
Gentili Clienti,
desideriamo informarVi che la Legge di Bilancio (L. 199/2025), completata dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2026, ha introdotto importanti novità sulle regole di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026.
La riforma richiede la Vostra massima attenzione nella fase di inserimento (onboarding) dei nuovi dipendenti: un errore o un ritardo nella gestione della documentazione comporta l’obbligo per l’azienda di versare contributi aggiuntivi non preventivati.
Di seguito Vi illustriamo in sintesi le novità e le procedure da adottare.
⚠️ Cosa cambia: I rischi e gli adempimenti per l’azienda
Per tutti i dipendenti assunti (esclusi lavoratori domestici e dipendenti pubblici), si applicano le seguenti regole:
- Termine ridotto per la scelta: Il tempo a disposizione del lavoratore per decidere la destinazione del TFR scende da 6 mesi a soli 60 giorni dall’assunzione.
- Silenzio-Assenso “Rafforzato”: Se il dipendente non consegna il modulo firmato entro 60 giorni, scatterà l’adesione automatica al fondo pensione di categoria previsto dal CCNL. Questo comporta per l’azienda l’obbligo di versare non solo il 100% del TFR, ma anche il contributo datoriale aggiuntivo.
- Verifica dello storico previdenziale: È fondamentale accertare all’atto dell’assunzione se il lavoratore è di prima assunzione assoluta o se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro.
- Adozione del Modello TFR3: Entra formalmente in vigore il nuovo Modulo TFR3, obbligatorio per raccogliere la scelta del dipendente.
📋 Inquadramento del dipendente: Le 3 casistiche principali
Il nuovo Modello TFR3 richiede la dichiarazione della storia lavorativa del dipendente, distinguendo queste situazioni:
| Tipologia Lavoratore | Regime applicabile entro 60 giorni | Conseguenze del Silenzio-Assenso |
| Prima assunzione assoluta (primo impiego della vita) | Può scegliere di: • Destinare il TFR al fondo di categoria; • Non conferire il proprio contributo (se la RAL è inferiore all’assegno sociale); • Destinare il TFR a un fondo aperto/PIP; • Mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.). | In mancanza di scelta entro 60 giorni, scatta l’adesione automatica al fondo negoziale, con relativi oneri contributivi a carico dell’azienda. |
| Non di prima assunzione (con adesione pregressa al TFR) | Deve scegliere entro 60 giorni dove destinare il nuovo TFR. Non può riportare il TFR in azienda. | Adesione automatica al fondo del nuovo CCNL (con addebito TFR + contributo datoriale). |
| Non di prima assunzione (senza adesione pregressa) | Ha già scelto in passato di mantenere il TFR in azienda. | Il silenzio-assenso NON scatta. Il TFR rimane gestito in azienda (o Tesoreria INPS ove applicabile) ai sensi dell’art. 2120 c.c. |
📌 Procedura obbligatoria per l’azienda (Checklist operativa)
Per evitare contenziosi con i dipendenti e versamenti obbligatori indesiderati, ad ogni nuova assunzione la Vostra azienda dovrà seguire tassativamente questi passaggi:
- Consegna Immediata: All’atto dell’assunzione (contestualmente alla lettera di assunzione), consegnare al lavoratore l’informativa sui fondi di categoria e il nuovo Modello TFR3.
- Monitoraggio 60 Giorni: Esigere dal dipendente la riconsegna del Modello TFR3 compilato, datato e firmato entro 60 giorni.
- Firma del Datore di Lavoro: Il modello TFR3 prevede un’apposita sezione in cui il Datore di Lavoro firma per ricevuta e per attestare la consegna dell’informativa. Rilasciare una copia controfirmata al dipendente e conservare l’originale.
- Invio allo Studio Paghe: Per permetterci di gestire correttamente i flussi, le scadenze e la busta paga, copia del Modello TFR3 compilato va trasmessa allo Studio entro 7 giorni dalla data di assunzione.
Nota: Il Ministero renderà in futuro disponibile una procedura di compilazione e notifica online del TFR3 direttamente da parte del lavoratore. Vi aggiorneremo non appena la piattaforma sarà operativa.
💡 Altre novità sulla previdenza complementare
- Aumento Soglia Deducibilità: Il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare sale a € 5.300,00 annui (rispetto ai precedenti € 5.164,75).
- Portabilità del Contributo Datoriale: Il lavoratore iscritto da almeno 2 anni a un fondo chiuso che decida di trasferire la posizione a un fondo aperto o PIP conserverà il diritto al contributo a carico del datore di lavoro.
I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assisterVi al meglio nell’applicazione della nuova disciplina.
Cordiali saluti,
Fabio Amato.

