• Legge di Bilancio 2026: le novità per Imprese e Lavoratori

    Legge di Bilancio 2026: le novità per Imprese e Lavoratori

    Legge di Bilancio 2026: le novità per Imprese e Lavoratori

    Circolare informativa n. 01/2026 – Analisi delle misure fiscali e giuslavoristiche.

    Lo Studio analizza le principali novità introdotte dalla L. 199/2025. Dalla riforma delle aliquote IRPEF ai nuovi incentivi per le assunzioni e la detassazione dei premi di risultato: una guida pratica per orientarsi tra le nuove misure di sostegno al potere d’acquisto e riduzione del costo del lavoro

    Gentili Clienti, con la presente circolare il nostro Studio intende illustrare le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199). Le misure si inseriscono in un quadro volto alla riduzione del costo del lavoro e al sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori.

    RIFORMA IRPEF E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

    La manovra interviene strutturalmente sulla tassazione dei redditi da lavoro dipendente, con l’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale sulla cosiddetta “classe media”. La novità di maggior rilievo è la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione (per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro), che scende dal 35% al 33%.

    A seguito di tale rimodulazione, la nuova tassazione IRPEF applicata in busta paga risulta così articolata:

    • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
    • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
    • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
    DETASSAZIONE SULLE RETRIBUZIONI E FLESSBILITA’

    Al fine di sostenere l’adeguamento delle retribuzioni all’aumento del costo della vita e di rafforzare il collegamento tra produttività e compenso, la Legge di Bilancio 2026 introduce importanti misure di detassazione volte a ridurre il carico fiscale su specifiche componenti della retribuzione nel settore privato:

    • Detassazione dei Rinnovi Contrattuali: Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono soggetti a un’imposta sostitutiva agevolata del 5% (in sostituzione dell’IRPEF ordinaria).
      • Requisiti: Il beneficio spetta ai lavoratori che nel 2025 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. L’applicazione è automatica, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciarvi per iscritto.
    • Detassazione Lavoro Notturno, Festivo e a Turni: Per il solo anno 2026, viene introdotta un’imposta sostitutiva del 15% applicabile alle maggiorazioni e alle indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo (o prestato nei giorni di riposo) e lavoro a turni.
      • Limiti e Requisiti: L’agevolazione si applica entro un limite massimo annuo di 1.500 euro per i lavoratori che nel 2025 non hanno superato i 40.000 euro di reddito.
      • Esclusioni: Restano esclusi da questa misura i comparti turistico, ricettivo e termale, per i quali continua a operare una disciplina speciale dedicata.
    • Detassazione dei Premi di Risultato: Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali è applicabile con l’aliquota ridotta all’1% entro il limite complessivo di 5.000 € annui.
      • Requisiti: I beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
    AUMENTO LIMITE NON IMPONIBILE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore esente viene aumentato dagli attuali € 8,00 al giorno a € 10,00 giornalieri. Resta invece confermato il limite di esenzione per i buoni pasto in formato cartaceo, pari a € 4,00 giornalieri.

    INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

    Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato: Per il 2026 è previsto un incentivo all’assunzione a tempo indeterminato di personale da parte dei datori di lavoro privati, esteso anche alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. La misura è finalizzata a rafforzare l’occupazione giovanile stabile, promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale nella ZES Unica Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali. L’incentivo consiste in un esonero contributivo parziale (escluso INAIL) fino a 24 mesi ed è subordinato all’emanazione di un decreto attuativo interministeriale.

    Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri: A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui.

    La durata dell’agevolazione è di:

    • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
    • 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato;
    • 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

    L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

    Decontribuzione sud PMI: La misura, nel limite del 20% dei contributi carico datore di lavoro con un massimo di 125 euro mensili, è estesa al 2026 con riferimento a quei lavoratori titolari al 31.12.2025 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    Bonus mamme: L’applicazione del parziale esonero contributivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è stata differita al 2027. Per l’annualità 2026, è previsto esclusivamente un contributo economico erogato dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda, in favore delle lavoratrici madri con reddito annuo non superiore a 40.000 euro. Tale beneficio consiste in un’indennità di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di durata del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo.

    Part-time agevolato: A partire dal 1° gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori con almeno tre figli conviventi avranno la possibilità di ottenere una priorità nella trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale, oppure nella rimodulazione dell’orario in caso di contratto già part-time. La condizione fondamentale è che la riduzione dell’orario sia almeno del 40%. Questa priorità si applica fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o, nel caso di figli disabili, senza limiti di età. I datori di lavoro privati che accolgono queste richieste possono beneficiare di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e un limite annuo di 3.000 euro, calcolato su base mensile. Le modalità operative e le disposizioni attuative saranno definite da un successivo decreto ministeriale.

    Incentivo al posticipo del pensionamento: Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 197 prevedono delle misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivo al posticipo del pensionamento. In particolare, viene prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti che maturino entro il 31/12/2026 i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, e che decidono tuttavia di rinunciare all’accredito contributivo e di continuare a svolgere l’attività lavorativa.

    EROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione anticipata della NASpI a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità non avverrà più in un’unica soluzione, ma potrà essere riconosciuta in due rate:

    • una prima rata, pari al 70% dell’intero importo;
    • una seconda rata pari al 30%, da erogare al termine della durata teorica della prestazione, e comunque, non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione;
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TFR E ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    La Legge di Bilancio 2026 introduce rilevanti interventi in materia di previdenza complementare, incidendo sia sulle modalità di adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, sia sulla disciplina del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

    Con riferimento alla previdenza complementare, viene rafforzato il meccanismo dell’adesione automatica. A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori neoassunti sono automaticamente iscritti alle forme pensionistiche complementari previste dagli accordi o dai contratti collettivi applicati.

    Sempre dal 1° luglio 2026, il termine per l’operatività del silenzio-assenso è ridotto da sei mesi a sessanta giorni dalla data di assunzione. Decorso tale termine, in assenza di una scelta esplicita, l’iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono retroattivamente dalla data di assunzione. Entro i sessanta giorni, il lavoratore può tuttavia rinunciare all’adesione automatica, esprimendo una scelta esplicita ovvero mantenendo il TFR secondo il regime ordinario di cui all’art. 2120 c.c.

    Sul versante del TFR, la Legge di Bilancio estende l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS anche ai datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, la soglia dimensionale prevista. In particolare, limitatamente al biennio 2026-2027, l’obbligo si applica ai datori di lavoro che occupano almeno 60 dipendenti. Nel periodo compreso tra il 2028 e il 2031, la soglia dimensionale rilevante è fissata in 50 dipendenti, mentre a decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2032 l’obbligo sorge al raggiungimento di un numero di lavoratori pari o superiore a 40.

    Ai fini della verifica della soglia dimensionale per l’individuazione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, occorre fare riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.

    CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

    La suddetta legge, ai commi 219-220, rafforza la disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Con riferimento al congedo parentale, viene innalzato il limite di età dei figli da 12 anni a 14 anni ai fini del ricorso ai periodi di congedo parentale da parte dei genitori lavoratori.

    Per il congedo per malattia del figlio, vengono estesi da 5 a 10 i giorni di permesso per la malattia di ciascun figlio. Inoltre, è esteso da 8 anni a 14 anni il limite massimo di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo.

    Infine, ai sensi del comma 221, viene concessa la possibilità di prolungare la durata del contratto a tempo determinato, stipulato per la sostituzione di lavoratrici assenti per la fruizione dei congedi legati alla maternità, per un ulteriore periodo di durata non superiore al primo anno di età del bambino, per l’affiancamento della lavoratrice sostituita.

    Lo Studio resta a vostra disposizione per la consulenza tecnica necessaria all’applicazione di tali misure e per l’elaborazione dei nuovi prospetti paga.                                    

                                                                                                                         Cordiali Saluti

                                                                                                                        Fabio Amato
                                                                                                                      Consulente del Lavoro