AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI CONTRATTI A TERMINE DI GIOVANI UNDER 35
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI CONTRATTI A TERMINE DI GIOVANI UNDER 35
Gentili Clienti,
Desideriamo informarVi che l’INPS, con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026 e il successivo Messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito in Legge n. 112/2026).
La misura prevede un esonero contributivo del 100% a carico del datore di lavoro per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati con giovani fino a 34 anni di età. La procedura telematica INPS per la trasmissione delle istanze è ufficialmente aperta.
Di seguito si sintetizzano i requisiti, le condizioni di spettanza e la procedura operativa per accedere al beneficio:
SINTESI DELL’AGEVOLAZIONE:
- Periodo trasformazioni: Dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 (senza soluzione di continuità).
- Misura dello sgravio: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL).
- Massimale economico: Fino a € 500,00 mensili per ciascun lavoratore (€ 16,12/giorno per i mesi incompleti).
- Durata massima: 24 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
1. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI
Destinatari (Datori di lavoro)
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori, compresi i datori di lavoro agricoli e le società a partecipazione pubblica). Sono tassativamente escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Lavoratori interessati
L’esonero spetta per i lavoratori rientranti nelle qualifiche di operai, impiegati o quadri (esclusi i dirigenti) che rispettino simultaneamente le seguenti condizioni:
- Età anagrafica: Non aver compiuto 35 anni alla data della trasformazione (massimo 34 anni e 364 giorni);
- Storico lavorativo: Non essere mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa (con qualsiasi datore di lavoro).
Caratteristiche del contratto da trasformare
- Il contratto a tempo determinato di origine deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026.
- La durata complessiva del rapporto a termine non deve superare i 12 mesi al momento della trasformazione.
- La trasformazione a tempo indeterminato deve avvenire senza soluzione di continuità.
2. CASI PARTICOLARI ED ESCLUSIONI
| Tipologia / Evento Precedente | Ammissibilità | Note Operative |
| Precedente Apprendistato o Lavoro Intermittente | NON OSTATIVO | I periodi svolti non precludono l’accesso all’agevolazione. |
| Precedente Lavoro Domestico a tempo indeterminato | NON OSTATIVO | Per la specialità della disciplina non brucia il requisito. |
| Precedente Somministrazione a tempo indeterminato | OSTATIVO | Preclude l’accesso all’incentivo. |
| Mancato superamento prova / Dimissioni da T.I. | OSTATIVO | Il rapporto originario era a tempo indeterminato fin dall’inizio. |
| Contratti Part-time e Co-op di Lavoro | AMMESSI | Massimale ridotto proporzionalmente all’orario pattuito. |
| Apprendistato, Lavoro Domestico, Intermittente | ESCLUSI | Non è ammessa la trasformazione incentrata su tali forme. |
3. CONDIZIONI DATORIALI E DIVIETI DI LICENZIAMENTO
La fruizione dell’agevolazione è condizionata al rispetto dei seguenti vincoli datoriali:
ATTENZIONE AI DIVIETI DI LICENZIAMENTO:
- Nei 6 mesi precedenti: Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- Nei 6 mesi successivi: Il datore non deve licenziare per GMO il lavoratore stabilizzato o un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva (pena la revoca ed il recupero dello sgravio).
Eccezioni: Non sono ostativi i licenziamenti per inidoneità fisica assoluta o per superamento del periodo di comporto.
Incremento Occupazionale Netto (ULA)
La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA). Il calcolo va effettuato a livello di “impresa unica” (computando società controllate e collegate). L’eventuale perdita temporanea dell’incremento in un mese comporta la sospensione dello sgravio per quel solo mese, senza possibilità di recupero.
Requisiti Generali (DURC e Contrattazione)
Rimane fermo il rispetto della regolarità contributiva (DURC), della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la corresponsione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.
4. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L’esonero non è cumulabile con altri sgravi o riduzioni contributive datoriali (es. Decontribuzione Sud, incentivo disabili L. 68/99, riduzioni settore edilizia o zone montane).
È invece cumulabile con:
- La maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni (Super deduzione 120%-130%);
- L’esonero per la Certificazione della Parità di Genere (L. 162/2021);
- Le agevolazioni sulla quota di contributi a carico del lavoratore (es. Esonero IVS lavoratrici madri).
5. PROCEDURA OPERATIVA E TEMPISTICHE DI DOMANDA
Le domande devono essere presentate esclusivamente online sul sito INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni” (modulo ESTA).
- Trasformazioni già effettuate: L’INPS verifica il modulo Unilav e conferma l’esito con l’attribuzione dell’importo spettante.
- Trasformazioni da effettuare: L’INPS accantona preventivamente le risorse e concede un termine perentorio di 10 giorni per formalizzare la trasformazione e inviare la comunicazione Unilav. L’inosservanza del termine comporta la perdita delle risorse accantonate.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE:
Si invitano i Clienti ad analizzare preventivamente i rapporti a termine in essere in azienda aventi scadenza o con intenzione di stabilizzazione tra il 1º agosto e il 31 dicembre 2026. Lo Studio è a disposizione per effettuare la verifica preliminare dei requisiti e per la successiva gestione delle domande telematiche.
Riferimenti normativi e prassi: Art. 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (convertito con mod. in L. 25 giugno 2026, n. 112); Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026; Messaggio INPS n. 2518 del 29 luglio 2026; Art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

