Certificati di malattia INPS – Estensione della retrodatazione di un giorno alle visite
ambulatoriali (Circolare INPS n. 92/2026).
L’INPS rivede i criteri di decorrenza della tutela di malattia: riconosciuto il giorno precedente anche per gli accessi in studio. Ecco condizioni, esclusioni e indicazioni operative per le aziende.
L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, introducendo un’importante novità in materia di decorrenza dell’indennità di malattia. Con questo provvedimento viene superato il precedente orientamento stabilito dalla Circolare n. 147/1996, estendendo la possibilità di far decorrere la tutela previdenziale dal giorno immediatamente precedente alla visita anche quando questa viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
1. Motivazioni e quadro normativo
La regola generale (Circolare INPS n. 147/1996) stabilisce che la prestazione previdenziale di malattia decorre dalla data di redazione e rilascio del certificato medico.
Fino al 3 settembre 2026, la facoltà di retrodatare di un giorno la decorrenza era riservata esclusivamente alle visite domiciliari. L’INPS ha deciso di estendere tale possibilità agli accessi in ambulatorio per far fronte alle diffuse difficoltà di prenotazione e all’attuale carenza dei medici di medicina generale, che spesso impediscono al lavoratore di essere visitato il giorno stesso in cui si manifestano i sintomi.
L’obiettivo dell’Istituto è quindi quello di garantire una tutela effettiva, evitando di penalizzare il dipendente che non riesce a farsi visitare tempestivamente
2. Casi particolari ed esclusioni
La retrodatazione è ammessa sia per i primi certificati che per quelli di continuazione e ricaduta, a condizione che sul certificato telematico figurino:
- La spunta o la dicitura “Dichiara di essere ammalato dal…” riferita al giorno antecedente.
- Un limite massimo di un solo giorno lavorativo di retrodatazione
Se la data indicata come inizio malattia supera tale limite, la tutela economica decorrerà inderogabilmente dal giorno di effettivo rilascio del certificato.
La retrodatazione NON è ammessa se il giorno precedente la visita cade di sabato, domenica o festivo infrasettimanale, in quanto per tali giornate il lavoratore è tenuto a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica).
| Tipologia / Evento Precedente | Ammissibilità | Note Operative |
| Retrodatazione di 1 giorno lavorativo | AMMESSA | Valida per visita domiciliare e ambulatoriale con campo “Dichiara di…” compilato. |
| Retrodatazione superiore a 1 giorno | ESCLUSA | La tutela decorre comunque dal giorno di rilascio del certificato. |
| Giorno precedente cade di Sabato / Domenica | ESCLUSA | Il giorno festivo/prefestivo non viene coperto dal medico di base. |
| Giorno precedente cade in Festivo infrasettimanale | ESCLUSA | Il lavoratore deve ricorrere alla Guardia Medica (Continuità Assistenziale). |
3. Esempi pratici operativi
Caso 1 – Malattia Riconosciuta:
Un lavoratore si ammala martedì 8 settembre e viene visitato dal medico in ambulatorio mercoledì 9 settembre. Se il medico attesta che il lavoratore ha “dichiarato di essere ammalato dall’8 settembre”, l’INPS riconosce l’indennità anche per la giornata di martedì 8.
Caso 2 – Malattia NON Riconosciuta:
Un lavoratore accusa i sintomi domenica 13 settembre e si reca in ambulatorio lunedì 14 settembre. La giornata di domenica 13 non potrà essere riconosciuta sulla base di tale certificato retrodatato, poiché nel weekend il dipendente avrebbe dovuto rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica).
4. Raccomandazioni le aziende e la gestione HR
Alla luce dei controlli automatizzati dell’INPS — che incrocia costantemente la data di inizio della malattia con l’orario di trasmissione del certificato — eventuali retrodatazioni non consentite comportano il disconoscimento della tutela previdenziale e il conseguente recupero delle indennità.
Per prevenire contestazioni e garantire una corretta gestione delle buste paga, invitiamo i datori di lavoro a sensibilizzare ed istruire i propri dipendenti (tramite bacheca o comunicazione interna), affinché verifichino tempestivamente con il medico curante i seguenti aspetti:
- Coerenza delle date: accertarsi che la data di decorrenza coincida con il giorno della visita o, nei soli casi ammessi (visita domiciliare o ambulatoriale), con il giorno immediatamente precedente, evidenziato dalla dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”.
- Esclusione dei giorni festivi e prefestivi: ricordare che nei fine settimana e nei festivi infrasettimanali la retrodatazione non è consentita, rendendo necessario il ricorso alla Guardia Medica.
- Correttezza dei dati: verificare l’esattezza dei dati anagrafici, del periodo indennizzabile, della diagnosi generica e dell’indirizzo di reperibilità.
Qualora si riscontrino errori o incongruenze nella data di inizio evento, la segnalazione al medico deveessere immediata e avvenire nella stessa giornata di rilascio, termine oltre il quale il sistema non consente più modifiche.
Inoltre, vi chiediamo di inoltrare prontamente al nostro Studio tutti i certificati che presentino disallineamenti tra la data di decorrenza e quella di trasmissione, così da valutare insieme le opportune azioni correttive verso il medico certificatore.
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Fabio Amato.

